In questi giorni lo Stato Maggiore dell’Esercito ha sottolineato le linee d’indirizzo in materia di orario di lavoro e orario di servizio, evidenziando l’opportunità di ricorso agli strumenti della “riarticolazione dell’orario di servizio” e della “flessibilità individuale”, già in essere nella direttiva 8002.
RIARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO
In merito alla “riarticolazione dell’orario di servizio”, lo SME ha confermato la facoltà per il Comandante di Corpo di riarticolare -seppur in maniera non definitiva- l’orario delle attività giornaliere dell’intera unità o una parte di essa [per particolari condizioni operative, addestrative, logistiche, nonché ambientali], variando il numero delle giornate lavorative [aumentandole a 6 giorni o riducendole a 4 giorni] e assicurando, in tale ultimo caso, la continuità del servizio/funzionalità del Reparto mediante l’individuazione -ad esempio- delle necessarie aliquote/nuclei di personale da mantenere in attività.
FLESSIBILITÀ INDIVIDUALE
In merito alla “flessibilità individuale”, lo SME ha ribadito la possibilità di concedere un “orario flessibile individuale”, da attuarsi in “fasce temporali” entro le quali è consentito l’inizio (07:00-09:00) e il termine (15:30-17:30) delle prestazioni lavorative giornaliere previa “valutazione/autorizzazione del Comandante di Corpo”, volta a contemperare le esigenze familiari/personali del militare istante con le esigenze di servizio [c.d. “equo bilanciamento” degli interessi] e con “possibilità di sospensione o revoca da parte del Comandante di Corpo”, nei casi in cui le esigenze istituzionali/funzionali risultino incompatibili con l’autorizzazione concessa.
ALCUNE PRECISAZIONI
Lo Stato Maggiore, inoltre, allo scopo di perseguire un applicazione univoca e consentire di dare attuazione in maniera consapevole degli Istituti vigenti, nell’ottica di tutelare -contestualmente- le esigenze personali/familiari dei dipendenti e l’efficienza dello Strumento militare, spiega che occorre tenere “distinto” l’istituto della “riarticolazione dell’orario di servizio” da quello della “flessibilità individuale”, giacché [come stabilito dalla Direttiva 8002] il primo si applica per le esigenze istituzionali di unità omogenee [es. pl./cp. ovvero livello sz. in ambito staff], non rilevando le esigenze del personale, ma soltanto quelle “istituzionali, di natura operativa, addestrativa, ambientale, locale”