6 Giugno 2024

Illegittima la limitazione del trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli piccoli

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99/2024, ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 1 dell’articolo 42-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, il quale riguardava la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. Tale norma imponeva restrizioni al trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni, limitando il trasferimento a una sede di servizio situata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolgeva la propria attività lavorativa.

La Corte ha stabilito che questa limitazione viola l’articolo 3 della Costituzione, in quanto impone un sacrificio ingiustificato al diritto al lavoro dei dipendenti pubblici con figli piccoli. La norma, infatti, costringeva questi dipendenti a scegliere tra la propria carriera professionale e la cura della famiglia, discriminando in particolare le donne, che spesso assumono la maggior parte delle responsabilità di cura dei figli.

Di conseguenza, d’ora in poi, il trasferimento temporaneo potrà essere disposto anche verso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione della residenza della famiglia. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui limitava il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli piccoli alla sede di lavoro dell’altro genitore. Pertanto, il trasferimento potrà avvenire anche verso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia, offrendo così maggiore flessibilità e supporto ai dipendenti pubblici nella gestione delle loro responsabilità familiari e professionali

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