11 Settembre 2023

Causa di Servizio e pensione privilegiata

A cura del Dipartimento Vittime e Feriti

La legge tutela i lavoratori dello Stato che nello svolgimento del proprio servizio ed a causa di esso,  hanno subito  un’ infermità o nei peggiore casi siano deceduti. Questa forma di tutela si concretizza nel riconoscimento di alcuni istituti come la  c.d. “causa di servizio” ed i rispettivi benefici disposti a  sostegno per quanto offerto alla collettività.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un crescente mancato riconoscimento di questo istituto, che ha portato ad un aumento esponenziale di contenziosi presentati presso i Tribunali Amministrativi, i quali in molti casi non hanno portato ai risultati sperati.

In merito, non possiamo che accogliere in modo positivo  la recente pronuncia a Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES.

La sentenza in questione ribadisce la  possibilità per il personale in servizio di poter impugnare un provvedimento negativo di riconoscimento di tale beneficio dinanzi alla Corte dei Conti al fine di veder riconosciuto  il diritto alla futura pensione privilegiata.

Tale conferma giurisprudenziale assicura ai dipendenti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio, maggiore efficacia di azione al fine  di veder riconosciuta la dipendenza di malattie e infortuni dalle mansioni lavorative assegnate, con tutti i benefici che ne derivano.

Il ricorso alla Corte dei Conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio può essere proposto in ogni tempo, non essendo soggetto a termini decadenziali propri del TAR.

Ne consegue che, contro il decreto negativo, al personale in servizio risulta più conveniente ricorrere alla Corte dei Conti per l’accertamento della dipendenza da attività di servizio quale presupposto della “futura” pensione privilegiata. La Corte dei Conti, infatti, riesaminando i fatti di servizio e le evidenze cliniche,  può se necessario avvalersi di pareri o Consulenze Tecniche d’Ufficio, ed in caso di esito favorevole non si limita ad annullare l’atto come il Giudice Amministrativo ma emette una decisione di merito con cui riconosce la dipendenza da causa di servizio delle infermità in discussione quale presupposto del diritto a “futura” pensione privilegiata.

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